Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente emesso la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, fornendo importanti chiarimenti riguardo all'obbligo, introdotto dalla Legge n. 207/2024, di iscrivere il domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società nel Registro delle Imprese.
Chi è obbligato?
Tutti gli amministratori, inclusi i liquidatori, di società di persone e di capitali, con l'eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso, sono tenuti a dotarsi di una PEC personale e a comunicarla al Registro delle Imprese.
Scadenza
Le società già esistenti al 1° gennaio 2025 devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025. Per le società costituite successivamente, l'obbligo è immediato al momento della costituzione.
Regole principali
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PEC personale: Ogni amministratore deve possedere una PEC individuale, distinta da quella della società. Tuttavia, chi ricopre ruoli in più società può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte le cariche.
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Nomina: La mancata comunicazione della PEC impedisce la registrazione della nomina dell'amministratore nel Registro delle Imprese.
Costi e sanzioni
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Costi: Non sono previsti costi per l'iscrizione o la variazione della PEC nel Registro delle Imprese.
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Sanzioni: In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 103 a 1.032 euro. Se l'irregolarità viene sanata entro 30 giorni dalla contestazione, la sanzione è ridotta a un terzo del massimo, ovvero 344 euro.
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