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Valutazione movimenti ripetitivi degli arti superiori: quando è obbligatoria!

Valutazione movimenti ripetitivi degli arti superiori: quando è obbligatoria!

Cosa si intende per movimenti ripetitivi?

Le attività lavorative che comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori consistono in una manipolazione di oggetti o strumenti dal peso ridotto ad una frequenza elevata. 

Quali rischi per la salute del lavoratore?

L'esecuzione di alcune operazioni in maniera ripetitiva può essere causa di sollecitazioni alle strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, che possono col tempo portare all'insorgenza di veri e propri disturbi invalidanti (ad esempio: tendinite, borsite, epicondilite, sindrome de quervain, sindrome del tunnel carpale) e può inoltre comportare affaticamento, ridotta produttività e alienazione, dovuta alla monotonia di attività protratte per lunghi periodi.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio movimenti ripetitivi?

Gli obblighi del datore di lavoro possono essere ricondotti all’art. 168, Capo I, Titolo VI del D. Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati per ridurre i rischi da movimenti ripetitivi. In particolare, i posti di lavoro devono essere organizzati in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio movimenti ripetitivi?

La metodologia adottata si basa sulla check list OCRA citata dalle “Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori” e dalle “Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” pubblicate rispettivamente dalle Regioni Veneto e Lombardia. In base all’articolo 168 del D. Lgs. 81/08, il metodo costituisce quindi un criterio di riferimento per la suddetta valutazione.

Esso prende in considerazione i seguenti fattori di rischio: frequenza delle azioni, forza, posture incongrue, stereotipia, durata del compito ripetitivo, carenza di periodi di recupero ed elementi complementari. La loro rilevanza è strettamente correlata alla durata dell’esposizione.

Come capire se un’attività è ripetitiva?

Il modo più semplice per capire se un’attività può essere considerata ripetitiva è quello di osservare il proprio lavoro o quello di un’altra persona e valutare quante azioni vengono compiute al minuto e in quali condizioni. Alcuni dei criteri più importanti in questo senso sono infatti la velocità di ripetizione e la presenza, o meno, di interruzioni tra una serie e l’altra. 

Come valutare il livello di ripetitività e, quindi, i rischi che comporta per la salute dei lavoratori? In generale, è possibile trarre qualche prima conclusione sulla base di alcuni valori indicativi di frequenza:

1. Livello Basso (Sicuro e Ripetitivo)

Frequenza: 20 azioni al minuto

  • Caratteristiche:
    • Considerata attività ripetitiva ma sicura.
    • Può essere svolta anche in presenza di disturbi alle braccia o altre limitazioni, a condizione che non ci siano altri elementi di rischio (ad esempio, uso di forza, posizione ergonomica inadeguata, o presa complessa).
  • Intervento: Non necessario se le condizioni restano favorevoli.

2. Livello Moderato (Rischio Medio)

Frequenza: 30-40 azioni al minuto

  • Caratteristiche:
    • Sicuro per persone sane.
    • L’assenza di altri elementi di rischio (ad esempio movimenti bruschi, forza eccessiva o posture forzate) è fondamentale per garantire la sicurezza.
  • Intervento: Monitorare eventuali variazioni di ritmo o aggiunta di fattori di rischio.

3. Livello Alto (Critico)

Frequenza: 60-70 azioni al minuto

  • Caratteristiche:
    • Condizione critica, spesso associata alla presenza di altri fattori di rischio (forza, postura, presa).
    • Può portare a sovraccarico muscolare e aumentare il rischio di disturbi muscolo-scheletrici.
  • Intervento: Necessario intervenire per ridurre la frequenza o modificare le condizioni operative (ad esempio migliorare l’ergonomia o distribuire il carico di lavoro).

In caso di mancata valutazione del rischio sono previste sanzioni in capo al datore di lavoro?

Si, il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 170 arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di mancata valutazione del rischio e corretta applicazione di tutte le misure volta alla riduzione del rischio stesso.

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