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Welfare aziendale

C’è un modo semplice di dare valore alla tua impresa e migliorare il benessere lavorativo dei tuoi dipendenti, ed è ricco di vantaggi. Si chiama Welfare aziendale. Cos’è? È l’insieme di somme, beni, prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente, in natura o sotto forma di rimborso spese, che il datore di lavoro promuove al fine di incrementare la soddisfazione di lavoratori e dei loro famigliari.

Le modalità e i campi di applicazione sono tanti: istruzione, salute, tempo libero, fino ai buoni spesa e buoni carburante. Per premiare i lavoratori e collaboratori della tua impresa, senza sprechi.

E i benefici sono molteplici: non richiede il versamento di contributi, premio INAIL, comprende la deducibilità da base imponibile IRPEF/IRES e IRAP, e la non incidenza sugli istituti indiretti e differiti. Con LIA puoi migliorare la soddisfazione dei tuoi dipendenti con un piano welfare personalizzato per la tua impresa.

Una consulenza a 360°
Dall'analisi alla fornitura

Grafico consulenza

Esempio Premio tradizionale vs Welfare

Premio tradizionale
Retribuzione premiale lorda
€ 1.000,00
Oneri sociali, INAIL, TFR circa: € 400,00
Totale costo ditta circa € 1.400,00
Contributi dipendente, IRPEF, erario,
addizionali circa € 400,00
Netto dipendente circa
€ 600,00
Welfare
Credito
€ 1.000,00
€ 258,00 buono spesa e benzina (a gennaio)
€ 242,00 voucher palestra (a marzo)
€ 200,00 rimborso asilo nido (a giugno)
€ 300,00 contribuzione aggiuntiva previdenza complementare
Netto spendibile dipendente
€ 1.000,00

Convenzionamento fornitori

Approfondimenti
  • Con l’espressione "welfare aziendale" si identificano somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente.
    Si tratta, quindi, dell’insieme delle iniziative di natura volontaria o obbligatoria che il datore di lavoro promuove per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.
  • Analizziamo la definizione:

    • "somme, beni, prestazioni, opere, servizi": non sono sinonimi, identificano fattispecie diverse. Rientrano nella definizione sia trasferimenti monetari, frequentemente a rimborso ("somme", poi dettagliate in "sotto forma di rimborso spese"), sia trasferimenti di oggetti ("beni", "in natura"), che, soprattutto, trasferimenti di servizi ("prestazioni, opere, servizi")
    • "corrisposti al dipendente": l’ambito di applicazione è quello della subordinazione, del rapporto di lavoro dipendente, sebbene la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate abbia accettato, via interpello, la legittimità dei piani di welfare rivolti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nel caso degli amministratori (quando retribuiti mediante collaborazione coordinata e continuativa)
    • "esclusi in tutto o in parte dal reddito di lavoro dipendente": l’esclusione totale o parziale dal reddito di lavoro dipendente determina l’interesse economico del welfare aziendale, tanto per il dipendente quanto per l’impresa. Ciò comporta, lato impresa, non solo la non-maturazione di ogni istituto contrattuale (TFR, 13esima, vecchie festività monetizzate, ecc.), ma anche la totale decontribuzione del valore dei beni e servizi corrisposti, così come delle somme riconosciute. Il dipendente invece gode della totale detassazione di questi stessi valori, oltre che della esenzione della contribuzione a suo carico
    • "aventi finalità di rilevanza sociale": questo inciso è centrale nella definizione, poiché individua la ragione per la quale il Legislatore riconosce al welfare aziendale questo trattamento fiscale e contributivo. Questa è anche la prima cartina di tornasole per verificare la legittimità di un piano di welfare: l’intento sociale non può essere pretestuoso, la funzione economica del welfare non può prevalere sulle finalità sociali. Lo Stato intende avvantaggiare fiscalmente il datore di lavoro che si prende cura dei bisogni sociali dei propri dipendenti, non colui che, per ottenere maggiore produttività, riconosce beni e servizi di natura essenzialmente incentivante (i c.d. fringe benefits). Non a caso nel nostro ordinamento non si trova in nessuna sede l’espressione "welfare aziendale", bensì quella "oneri di utilità sociale", che è la rubrica dell’importante articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917): si tratta di una terminologia che evidenzia senza equivoci la profonda natura sociale di questo istituto.

    La novità culturale, prima ancora che tecnica, delle novità degli ultimi anni (a partire dalla Legge di Stabilità 2016), alla quale si deve la decuplicazione dei piani di welfare presenti nel nostro Paese, è il ribaltamento delle finalità del welfare aziendale. Il welfare aziendale deve certamente ancora avere finalità sociali, ma oggi può essere legittimamente usato anche come leva economica, ossia diventare oggetto di contrattazione e strumento in mano alla gestione del personale.

  • La non ricomprensione dei beni e servizi di welfare nel reddito da lavoro comporta vantaggi rilevanti tanto per l’impresa, quanto per il lavoratore.
    I vantaggi per l’impresa consistono nella deducibilità del valore del piano di welfare (in misura totale per il personale dipendente se vincolato da un regolamento aziendale unilaterale), nella non maturazione degli istituti contrattuali e, soprattutto, nella completa esenzione contributiva del valore dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore.

    Accanto a questi vantaggi vanno elencati anche i tanti benefici di natura non direttamente economica, ma estremamente rilevanti:

    • miglioramento del clima interno
    • maggiore produttività conseguita
    • maggiore attrattività di nuove maestranze
    • responsabilità sociale d’impresa verso il territorio (welfare sociale)
  • LIA è al vostro fianco anche nel processo di stesura del regolamento di welfare aziendale.

    I nostri esperti si occupano di analizzare i vostri bisogni per capire quali beni e/o servizi l’azienda intende erogare ai dipendenti, per poi procedere alla stesura di un piano costruito su misura per voi; l’assistenza prosegue nelle modalità di illustrazione dello stesso piano ai vostri dipendenti.

    Inoltre LIA fornisce supporto anche a livello di piattaforma: il vostro regolamento verrà caricato direttamente nello spazio dedicato del nostro sito dal quale sarà facilmente raggiungibile e consultabile per tutti.

    Per maggiori informazioni sul Welfare aziendale e su ciò che LIA può fare per la tuaazienda, scrivi a sindacale@liabergamo.org

Corsi obbligatori per tutte le aziende con almeno un dipendente
CORSO N. ADDETTI RINNOVO
Antincendio Almeno 2 addetti per unità locale 5 anni
Lavoratori dipendenti Tutti i dipendenti entro 60gg dalla data di assunzione (soci lavoratori, coadiuvanti, lavoratori a chiamata) 5 anni
Preposto Ogni capo reparto, capo ufficio, capo officina ... 5 anni
Primo Soccorso Almeno 2 addetti per ogni unità locale 3 anni
Privacy Tutti gli addetti alla gestione dei dati personali /
RLS 1 addetto 1 anno > 15 dipendenti
3 anni < 15 dipendenti
RSPP in base al livello di rischio Solitamente il titolare oppure nominare RSPP esterno (LIA offre la possibilità di assunzione incarico RSPP esterno) 5 anni